Si può abbandonare la Chiesa, se lo si vuole. Quello che non si può fare è cancellarsi dal Registro di Battesimo, perché per la Chiesa la ricezione di questo sacramento è un “fatto” storico fondamentale che deve essere annotato con puntualità, poiché dal Battesimo discendono tutti gli altri sacramenti e dunque è essenziale accertare se sia stato amministrato. Di conseguenza, “non è consentito modificare o cancellare” i dati iscritti nel Registro dei sacramenti, “salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione”.
Riscontro oggettivo di un fatto
A chiarire la questione è intervenuta oggi, 17 aprile, la nota esplicativa firmata, in data 7 aprile, dai vertici del Dicastero per i testi Legislativi, l’arcivescovo Filippo Iannone e il vescovo Juan Ignacio Arrieta. Il Diritto Canonico, si legge all’inizio del documento, “non consente di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione”. Scopo del Registro, si precisa, è quello di “dare certezza su determinati atti, rendendo possibile verificare la loro effettiva esistenza”, quindi “rappresenta il riscontro oggettivo di azioni sacramentali, o relative ai sacramenti, compiute storicamente dalla Chiesa”.
Battesimi, certezza della ricezione
La nota ricorda l’obbligo delle parrocchie di tenere e custodire il Registro con l’annotazione dei sacramenti come quello del Battesimo, il quale peraltro è “condizione” degli altri – “della cresima, dell’ordine sacro, della celebrazione del matrimonio, della professione religiosa, del cambiamento di rito, e dell’adozione – e quindi, si afferma, stabilire “la ricezione valida” di questi sacramenti “richiede certezza sulla ricezione del Battesimo”. In questo senso la cura dei registri parrocchiali, si legge nella nota, serve al “buon ordine amministrativo-pastorale, per motivi teologici” ma anche, si sottolinea, per la “sicurezza giuridica” e “l’eventuale tutela dei diritti della persona coinvolta e di soggetti terzi”.
Nessun limite alla libertà personale
Anche se il canone 535 del Codice di Diritto Canonico “non lo afferma esplicitamente”, dall’obbligatorietà con cui si “prescrivono l’iscrizione e la certificazione degli atti si desume senza dubbio”, ribadisce la nota vaticana, l’“assoluto divieto” di intervenire su un Registro di Battesimo. Il quale, d’altra parte, non essendo “una lista di membri” ma la sola attestazione di un “fatto storico ecclesiale”, “non intende – asserisce la nota – accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa”. Questo perché, si legge ancora, i “sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa”.
L’atto di defezione
Eventualmente, prosegue il documento dei testi Legislativi, al Registro di Battesimo dovrà essere apportato il cosiddetto actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica’, ovvero “quando una persona indica di voler abbandonare la Chiesa Cattolica”. Dunque, “anche se i dati contenuti nei Registri della Chiesa non possono essere cancellati, in considerazione della finalità del proprio interesse e di quello di tutti i soggetti coinvolti, su semplice richiesta della persona coinvolta è consentito aggiungere le sue manifestazioni di volontà in tal senso nel contesto di un’udienza in contraddittorio”.
Non si può battezzare chi già lo è
La nota ricorda che la “condizione di battezzato” è “un elemento oggettivo” e che “non è possibile battezzare chi è già battezzato”, poiché si tratterebbe di un’azione “semplicemente nulla” dal punto di vista sacramentale. Come esempio si porta quello riguardante il canone 869 che, non rappresentando “affatto un’ipotesi di nuova amministrazione del battesimo” consente al ministro di impartire “sub conditione il Battesimo nei casi in cui risulti ‘incerto’ se un soggetto – di solito un bambino” lo abbia o meno ricevuto. In questi casi, scrive la nota, “non c’è una nuova amministrazione del Battesimo, poiché il ministro pone come condizione di efficacia dei suoi atti di non voler amministrare il Battesimo nel caso il soggetto fosse già stato battezzato”.
Testimoni del sacramento
Da ultimo si sottolinea la richiesta che nella celebrazione del Battesimo, “come peraltro in altri sacramenti non iterabili, vi sia la presenza di testimoni” che possano dare “certezza del fatto avvenuto” e che si deve registrare”. Peraltro, conclude la nota, un “testimone non può sostituirsi al Registro, perché è solo elemento di certezza per chi deve compiere la registrazione”.